Il regime cubano autorizza alleanze tra imprese statali e mipymes private: come funzionerà?



Ristorante privato a Cuba (Immagine di riferimento)Foto © CiberCuba

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In mezzo a una crisi economica caratterizzata dall'inflazione, dalla scarsità di valute e dal crollo della produzione, il regime cubano ha introdotto un cambiamento strutturale nel modello imprenditoriale del paese.

La Gacetta Ufficiale No. 24, pubblicata il 3 marzo 2026, regola per la prima volta in modo dettagliato come le aziende statali potranno associarsi con attori non statali, inclusi le mipymes private e le cooperative.

La misura arriva appena un giorno dopo che Miguel Díaz-Canel ha chiesto di riformare “immediatamente” il modello economico e sociale.

Durante la riunione del Consiglio dei Ministri, il governante ha affermato che il Paese deve "attuare le trasformazioni urgenti" relative a "l'autonomia imprenditoriale" e a "sfruttare le associazioni economiche tra il settore statale e privato, soprattutto su scala municipale".

La nuova normativa trasforma quel discorso in architettura giuridica.

Una figura inedita: La Sociedad de Responsabilidad Limitada mista

Il Decreto-Legge 114/2025, intitolato "Dall'associazione tra entità aziendali statali e non statali", stabilisce il quadro giuridico di queste alleanze e crea una figura fino ad ora inesistente nella pratica economica interna: la Società a Responsabilità Limitata mista (S.R.L. mista).

L'Articolo 1 precisa che la norma regola le associazioni mediante:

“La costituzione di società a responsabilità limitata miste […] l'acquisizione, da parte di un ente imprenditoriale statale, di partecipazioni in una società a responsabilità limitata privata già esistente; l'assorbimento […] di una società a responsabilità limitata privata; e la stipula di contratti di associazione economica.”

In termini pratici, ciò implica che:

-Una società statale può creare una nuova SRL insieme a una mipyme privata o cooperativa.
-Può acquisire partecipazioni all'interno di una SRL privata già esistente.
-Può assorbire un'azienda privata.
-Può firmare contratti di associazione economica senza la necessità di creare una nuova persona giuridica.

Fino ad ora, le relazioni tra il settore statale e quello privato si muovevano in aree grigie o in schemi contrattuali limitati.

Questa norma istituzionalizza la possibilità di capitale misto interno, qualcosa che fino a pochi anni fa era impensabile dal punto di vista politico.

Centralizzazione assoluta nel Ministero dell'Economia

Tuttavia, l'apertura ha un chiaro asse di controllo: il Ministero dell'Economia e della Pianificazione (MEP).

L'Articolo 3 del Decreto-Legge stabilisce: “Il Ministero dell'Economia e della Pianificazione è l'Organismo dell'Amministrazione Centrale dello Stato incaricato di dirigere e controllare la politica nazionale per lo sviluppo e il funzionamento delle associazioni”.

Niente può costituirsi senza la sua approvazione espressa.

La Risoluzione 8/2026, pubblicata insieme al decreto, crea all'interno del MEP una commissione valutatrice presieduta da un viceministro e composta da direzioni chiave del Ministero.

Inoltre, l'Istituto Nazionale degli Attori Economici Non Statali sarà invitato permanente nel processo di analisi.

Ogni operazione -costituzione, fusione, scissione, assorbimento, acquisizione di partecipazioni, modifica dei soci, cambiamenti nel capitale o nell'oggetto sociale- richiede una risoluzione ministeriale. Anche i contratti di associazione economica devono essere autorizzati.

Se un organismo consultato non risponde entro dieci giorni naturali, “si considera conforme con la consultazione effettuata”, rimanendo responsabile per la sua inazione.

L'autonomia, quindi, nasce condizionata da un filtro politico-amministrativo.

Autonomia aziendale... nel contesto del controllo statale

Uno dei pilastri discorsivi del governo è stata l'“autonomia imprenditoriale”. L'Articolo 29 del Decreto-Legge afferma:

“Le società a responsabilità limitata mista godono di autonomia imprenditoriale nell'ambito della legislazione vigente”. Tra le facoltà riconosciute ci sono:

-Esportare e importare direttamente.
-Gestire e amministrare il proprio patrimonio.
-Determinare la distribuzione degli utili.
-Operare conti bancari, inclusi quelli in valute estere.
-Definire prodotti e servizi.
-Stabilire i prezzi in conformità con le disposizioni del Ministero delle Finanze.
-Determinare la struttura lavorativa e i salari, con la partecipazione sindacale.

 

Inoltre, l'Articolo 48 stabilisce che queste società “non sono soggetti al Piano dell'Economia”, il che le esclude formalmente dal sistema centralizzato di pianificazione obbligatoria. Tuttavia, la norma chiarisce anche che:

-Se accolgono al meccanismo statale di gestione, assegnazione e controllo delle valute.
-Devono riportare indicatori strategici allo Stato (energia, investimenti, entrate e uscite in valute, produzione alimentare, tra gli altri).
-Non possono operare nei servizi sanitari né nell'istruzione.
-Non possono sviluppare attività collegate a istituzioni armate, salvo specifiche eccezioni.
-Non si tratta di una liberalizzazione totale, ma di un'autonomia limitata.
-Capitale flessibile, ma protezione rigorosa dei beni statali.

Il decreto elimina l'obbligo di un capitale sociale minimo: “Non è richiesto un capitale sociale minimo per la costituzione della società” (Articolo 18.2).

Questo facilita la creazione di nuove entità. Tuttavia, il capitale deve essere proporzionale al livello di attività e versato interamente al momento della costituzione.

Quando si apportano beni statali - immobili o intangibili - la valutazione è obbligatoria e deve essere certificata dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi. Si tratta di un meccanismo di salvaguardia patrimoniale che mira a evitare trasferimenti opachi o sottovalutazione di attività pubbliche.

Filtri di fattibilità e controllo politico

La Risoluzione 8/2026 dettaglia le motivazioni per le quali il Ministero può rifiutare una richiesta. Tra queste:

-Non conformità ai requisiti legali.
-Informazioni incomplete.
-Mancanza di fattibilità economica.
-Esistenza di debiti nascosti o controversie legali.
-Reiterazione nelle violazioni fiscali o bancarie.
-Che lo scopo sia “illecito o contrario all'ordine pubblico, alla difesa e alla sicurezza nazionale”.

Inoltre, se la denominazione include il nome di un martire o un riferimento storico, deve avere il consenso dell'istanza partitica corrispondente.

Il processo non è solo tecnico-finanziario; risponde anche a criteri politici e ideologici.

Contratti di associazione economica: una via più flessibile

Il Capitolo III introduce i contratti di associazione economica, che permettono la cooperazione senza creare una nuova società.

L'Articolo 51 stabilisce che questi contratti: “Non implicano la costituzione di una persona giuridica distinta da quella delle parti”.

Le parti possono stabilire liberamente clausole, costituire un fondo comune e definire percentuali di partecipazione. Tuttavia, devono essere formalizzate davanti a un notaio e registrate presso il Registro Mercantile, e necessitano anche dell'approvazione del MEP.

È una formula potenzialmente più agile rispetto alla creazione di una SRL mista, sebbene sia comunque soggetta al controllo statale.

Il contesto economico che spiega la misura

L'annuncio non avviene nel vuoto. Secondo il ministro dell'Economia, alla fine di gennaio l'inflazione annuale ha raggiunto il 12,5%. La crisi energetica, la scarsità di cibo e il calo del potere d'acquisto mantengono l'economia in una costante tensione.

Díaz-Canel ha insistito nel fatto che l'obiettivo è “aumentare i proventi in valuta estera e sviluppare la produzione nazionale, con un'enfasi particolare sugli alimenti”. Ha anche trasferito responsabilità ai municipi:

"I comuni devono gestire le associazioni economiche tra il settore statale e quello non statale."

La nuova normativa istituzionalizza questa orientazione e apre spazio affinché i governi locali promuovano alleanze produttive sotto supervisione centrale.

Riforma strutturale o aggiustamento tattico?

In termini concreti, la Gaceta Oficial n. 24:

- Riconosce formalmente l'interdipendenza tra il settore statale e quello privato.
- Permette il capitale misto interno.
- Autorizza le imprese statali a partecipare come socie in mipymes private.
- Istituzionalizza i cosiddetti "legami produttivi".

 

Tuttavia, allo stesso tempo:

Non privatizza attivi strategici.

Non elimina la pianificazione centrale.

-Non decentralizza l'approvazione.

Mantiene il controllo politico su ogni operazione.

Più che una liberalizzazione, la norma formalizza un modello ibrido sotto controllo statale. Il regime crea una via per associarsi con il settore privato senza cedere la guida economica.

In un paese bisognoso di valuta e produttività, lo Stato riconosce di aver bisogno del settore privato.

L'incognita è se le nuove alleanze potranno operare con la flessibilità che la crisi richiede o se rimarranno intrappolate nella stessa struttura burocratica che la normativa cerca, almeno nel discorso, di superare.

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Redazione di CiberCuba

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