
I cubani che hanno ottenuto la nazionalità spagnola attraverso la Legge dei Nipoti, colpita dalla sospensione cautelare del voto, hanno ora l'opportunità di intervenire nel procedimento giudiziario che limita la loro partecipazione elettorale.
Il Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE) ha pubblicato giovedì 15 ottobre una risoluzione che attiva un termine di cinque giorni lavorativi affinché gli interessati possano presentarsi davanti alla Corte Suprema spagnola e presentare osservazioni contro le misure cautelari.
Secondo il documento ufficiale pubblicato nel BOE, la comparizione dovrà avvenire con avvocato e procuratore, all'interno del procedimento che esamina gli effetti elettorali di determinate nazionalizzazioni concesse ai sensi della Legge sulla Memoria Democratica.
Il termine inizia venerdì 16 ottobre e, secondo il conteggio ordinario dei giorni lavorativi, scadrebbe giovedì 22 ottobre 2026.
La pubblicazione corrisponde a una risoluzione amministrativa del 14 ottobre che riproduce la parte dispositiva di un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema il giorno 12. Non si tratta, quindi, di una nuova decisione giudiziaria adottata questo giovedì.
Chi può comparire e come farlo?
La risoluzione si riferisce agli interessati colpiti dalle misure cautelari relative alla nazionalità spagnola di origine ottenuta attraverso il diritto di opzione previsto nel primo comma del paragrafo 1 della disposizione aggiuntiva ottava della Legge 20/2022, nota come Legge dei Nipoti.
Questo significa che la sospensione elettorale non colpisce indistintamente tutti i cubani che hanno acquisito la nazionalità spagnola attraverso tale legislazione.
Il Tribunale Supremo stabilisce che coloro che desiderano intervenire nel procedimento possono farlo come parte coimputata, designando un avvocato e un procuratore e presentando simultaneamente le istanze che ritengono opportune riguardo alle misure cautelari.
È importante distinguere questa procedura dalle pratiche che si svolgono presso i consolati spagnoli. La presentazione deve avvenire davanti alla Corte Suprema, non tramite una richiesta consolare.
La risoluzione non stabilisce nemmeno che presentare osservazioni consenta di recuperare automaticamente il diritto di voto.
Essendo un termine giudiziario, gli interessati devono consultare un professionista del diritto riguardo alle condizioni di presentazione e al calcolo processuale applicabile.
La sospensione elettorale continua a essere in vigore
L'auto del Tribunale Supremo, la cui parte dispositiva è stata pubblicata nel BOE, mantiene le misure cautelari che riguardano alcune iscrizioni nel Censimento Elettorale dei Residenti Assenti (CERA).
Di conseguenza, l'Ufficio del Censimento Elettorale non può procedere con nuove iscrizioni delle persone comprese nell'ipotesi interessata che non risultavano ancora in quel registro a causa dell'applicazione della sospensione.
Per coloro che erano già iscritti al CERA, si mantiene la sospensione dei loro effetti elettorali in vista delle elezioni generali spagnole del 29 novembre 2026.
Tuttavia, la risoluzione prevede un'eccezione per coloro che dimostrano, mediante certificazione rilasciata sotto la responsabilità del responsabile del registro consolare, di soddisfare alla data del 1° agosto 2026 le condizioni richieste di discendenza da spagnoli originari che hanno subito l'esilio per motivi legalmente stabiliti e che hanno perso o rinunciato alla nazionalità spagnola.
Tale accreditamento deve avvenire senza applicare la presunzione di esilio prevista nell'istruzione amministrativa del 25 ottobre 2022.
La certificazione consolare costituisce un meccanismo distinto dalla possibilità di comparire in giudizio che ora viene comunicata agli interessati.
I consolati dovranno pubblicare la risoluzione della Corte Suprema
Il Tribunale Supremo ha anche ordinato alla Direzione Generale degli Spagnoli all'Estero e degli Affari Consolari di istruire i registri consolari che hanno trattato i fascicoli interessati affinché pubblichino la parte dispositiva del provvedimento nei loro avvisi.
L'avviso dovrà informare della possibilità di partecipare al procedimento con un avvocato e un procuratore e presentare osservazioni.
Il tribunale ha disposto la sua pubblicazione nel Tablón Edictal Judicial Único.
Queste comunicazioni risultano rilevanti per i cittadini spagnoli residenti all'estero, inclusi i cubani inclusi nella via di nazionalizzazione contestata.
Cosa cambia rispetto alle decisioni precedenti?
Il 12 ottobre scorso, la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato e ha mantenuto la sospensione cautelare del voto per determinati naturalizzati spagnoli.
In precedenza, l'8 ottobre, era scaduto un altro termine di 48 ore per presentare osservazioni, concesso alle parti già coinvolte nel contenzioso.
Il termine che inizia ora è diverso: consente ad altri interessati coinvolti di comparire come coimputati e di esporre i propri argomenti di fronte al tribunale.
Il procedimento ha origine nel ricorso contenzioso-amministrativo 1013/2026, presentato dal partito Iustitia Europa contro l'Accordo 204/2026 della Junta Electoral Central, del 16 luglio.
Il BOE ha pubblicato lo stesso giorno una seconda risoluzione della Corte Suprema, relativa al procedimento 1015/2026, promosso dal partito Vox contro lo stesso accordo della Junta Elettorale Centrale. In questo caso, la corte ha mantenuto anche le misure cautelari sul voto di determinati beneficiari della Legge dei Nipoti.
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