Il Consiglio dei Ministri regola le rappresentanze commerciali straniere a Cuba

Hotel Meliá Cohíba (i) e Meliá Habana (d)Foto © Collage/CiberCuba

Il Consiglio dei Ministri di Cuba ha pubblicato questo lunedì il nella Gazzetta Ufficiale n. 20 Edizione Speciale del 2026, una versione aggiornata e coordinata della norma originale del 2021 che stabilisce le regole affinché le entità estere operino nel territorio nazionale.

La norma, sottoscritta dal primo ministro Manuel Marrero Cruz, stabilisce le normative generali relative all'autorizzazione, registrazione, modifica, funzionamento e chiusura delle rappresentanze straniere a Cuba, che includono uffici di rappresentanza, filiali e contratti di agenzia e di rappresentanza.

La pubblicazione in edizione speciale risponde al mandato della Disposizione Finale Seconda del Decreto 183, del 21 settembre 2026, che ordinò di aggiornare e concordare il testo originale del Decreto 32 di febbraio 2021. Quel decreto modificativo è stato pubblicato nella il 2 ottobre.

Uno degli elementi centrali del regolamento è la creazione del Registro Nazionale delle Rappresentanze Commerciali Estere, associato alla Camera di Commercio della Repubblica di Cuba, nel quale devono iscriversi obbligatoriamente tutte le entità che operano secondo queste modalità.

La licenza che attesta tale iscrizione ha una validità massima di cinque anni.

Le entità straniere —società commerciali, imprenditori individuali ed enti promotori del commercio e degli investimenti— possono richiedere l'autorizzazione al ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri per aprire un ufficio di rappresentanza o una filiale, o per assumere i servizi di un agente debitamente autorizzato.

Il decreto distingue chiaramente l'ambito giuridico di ciascuna figura. Gli uffici di rappresentanza «hanno la finalità di fornire servizi informativi e di consulenza sulle attività, prodotti o servizi che offrono le loro case madri, e non possono svolgere operazioni commerciali autonome all'interno del territorio nazionale». Le filiali, al contrario, possono eseguire operazioni commerciali a nome della loro casa madre, in conformità con l'oggetto sociale del loro principale.

In entrambi i casi, la norma precisa che queste figure «non hanno personalità giuridica propria, né un patrimonio indipendente dall'entità estera che le stabilisce», per cui la casa madre risponde delle obbligazioni o dei debiti che contraggono.

Sia gli uffici di rappresentanza che le filiali sono obbligati a ricevere atti giudiziari, citazioni e notifiche dei tribunali cubani nei procedimenti in cui è coinvolta l'entità straniera che le stabilisce.

Il Decreto 183/2026, che ha motivato questo aggiornamento, ha ampliato le attività consentite alle filiali straniere, includendo l'importazione e l'esportazione diretta a fini commerciali, il commercio all'ingrosso, l'emissione di fatture e la distribuzione di merci. Il commercio al dettaglio generale rimane escluso per queste entità.

Parallelamente, il Decreto-Legge 137/2026, pubblicato anche nella Gazzetta n. 82, ha abilitato le rappresentanze commerciali straniere a contrattare direttamente i propri lavoratori a Cuba, eliminando l'intermediazione statale obbligatoria in questo ambito.

Il testo integrale del Decreto 32 aggiornato occupa le pagine due a 11 della , disponibile per la consultazione e il download.

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Redazione di CiberCuba

Un team di giornalisti impegnati a informare sull'attualità cubana e temi di interesse globale. Su CiberCuba lavoriamo per offrire notizie veritiere e analisi critiche.

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