Il regime cubano potrà congelare conti bancari «senza ritardo e senza preavviso»

Il MININT cubano può congelare conti e attivi «senza indugi e senza preavviso» dal 18 maggio, secondo la Risoluzione 6/2026 firmata dal ministro Álvarez Casas.



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Il Ministero dell'Interno (MININT) del regime cubano ha pubblicato questo lunedì una risoluzione che autoriza il congelamento di conti bancari e altri attivi di persone e entità «senza indugi e senza preavviso», con vigore dalla sua apparizione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 Ordinaria del 2026.

La Risoluzione 6/2026 è stata firmata il 16 maggio dal ministro dell'Interno, Generale di Corpo d'Esercito Lázaro Alberto Álvarez Casas, e abroga la precedente Risoluzione 16 del 25 agosto 2022 in materia analoga.

La norma stabilisce con precisione chi ha l'autorità di agire: la Direzione Generale di Ricerca delle Operazioni Finanziarie della Banca Centrale di Cuba (DGIOF) è l'entità che esegue materialmente il congelamento, mentre la Direzione Generale di Ricerca Criminale (DGIC) del MININT agisce come autorità competente che centralizza e coordina tutto il processo.

Por encima di entrambe, la Direzione Tecnica delle Investigazioni (DTI) del MININT è designata come organo di vertice che dirige un Gruppo Esecutivo composto dagli organi di contrasto del ministero.

L'Articolo 22 della risoluzione è esplicito: la DGIC, nel emettere la risoluzione di inclusione di una persona nella lista nazionale, «dispone del congelamento senza indugi e senza preavviso, dei fondi e degli attivi a tali persone ed entità».

La norma stessa definisce cosa significa «senza indugi»: «immediatezza o entro poche ore dalla designazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dei suoi Comitati di Sanzioni», secondo l'Articolo 18.1.

Il congelamento concerne un ampio spettro di beni: conti bancari, assegni, obbligazioni, azioni, cambiali, beni mobili e immobili, attivi virtuali e qualsiasi altro strumento finanziario, tangibile o intangibile.

La notifica all'interessato avviene solo dopo che la DGIOF conferma l'esecuzione del congelamento, ai sensi dell'Articolo 23.2.

E sebbene la norma consenta di presentare ricorsi di impugnazione entro un termine di 30 giorni lavorativi, l'Articolo 42.3 avverte che «l'interposizione di qualsiasi ricorso non sospende né impedisce gli effetti dell'atto amministrativo».

I criteri per designare una persona sono altrettanto ampi e preoccupanti. L'Articolo 6.1 consente di agire sulla base di «informazioni poliziesche o giudiziarie, di intelligence o di qualsiasi organismo di regolamentazione», e chiarisce che ciò può avvenire «senza necessariamente un processo penale».

L'Articolo 6.4 va oltre: è sufficiente che «sia di pubblico e noto affidamento» che la persona sia coinvolta in comportamenti legati al terrorismo.

In Cuba, la categoria di «terrorista» è stata storicamente applicata a dissidenti, attivisti e oppositori politici, rendendo questa norma uno strumento di controllo finanziario di portata potenzialmente illimitata.

Il fattore scatenante immediato della nuova normativa è l'inclusione di Cuba nella lista nera del GAFI nel giugno del 2025, che obbliga i paesi membri ad applicare misure di contrasto rafforzate nelle loro operazioni con l'isola.

Il regime ha risposto con un pacchetto di norme nel 2026: la Risoluzione 86/2026 del Ministero delle Finanze, che trasforma i lavoratori autonomi, le MIPYMES e le cooperative in «soggetti obbligati» a segnalare operazioni sospette; la Risoluzione 45/2026 della Banca Centrale con obblighi simili di congelamento per il sistema finanziario; e ora questa Risoluzione 6/2026 del MININT.

Il precedente più rivelatore dell'uso politico di questi strumenti è avvenuto a maggio 2025, quando il Ministero della Giustizia ha minacciato di congelare i conti della massoneria cubana se non avesse accettato la leadership imposta dal governo.

La risoluzione è entrata in vigore lunedì 18 maggio, data della sua pubblicazione nella Gaceta Oficial, e il insieme di norme approvate nel 2026 conferisce allo Stato cubano — e in particolare al MININT — poteri per intervenire su conti e attivi in modo immediato, senza garanzie procedurali preliminari per i soggetti interessati.

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